La cassa integrazione guadagni, è uno dei principali ammortizzatori sociali previsti dall’ordinamento e consiste, in linea di massima, nel versamento da parte dell’INPS di una somma di denaro in favore dei lavoratori il cui datore di lavoro ha diminuito la retribuzione per effetto di una riduzione (o di una radicale sospensione) dell’attività lavorativa dovuta a molteplici cause.
Si distingue, a seconda dei presupposti e dei soggetti che ne beneficiano, tra cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga.
Di cassa integrazione si parla molto negli ultimi tempi, considerando le gravi ripercussioni sul mondo del lavoro causate dall’emergenza coronavirus.
Appare quindi utile capire come funziona, chi ha diritto alla cassa integrazione e quale differenza c’è tra le diverse tipologie.
La cassa integrazione guadagni ordinaria
Abbreviata in CIGO, è quella azionabile in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per difficoltà aziendali derivanti da situazioni temporanee di mercato o altri eventi, comunque transitori, non addebitabili al datore di lavoro né ai lavoratori. I presupposti per questo genere di cassa integrazione dicono che deve esservi una previsione certa della ripresa dell’attività lavorativa.
In queste situazioni viene versata una indennità pari all’80% dello stipendio che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore di lavoro che non ha potuto effettuare considerando i limiti dell’orario stabilito dai contratti collettivi e comunque non oltre le 40 ore settimanali.
Di anno in anno viene stabilito comunque un limite massimo mensile dell’assegno che non può essere superato.
L’indennità viene versata per un numero di settimane massimo, che varia a seconda del comparto.
La Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
Abbreviata in CIGS, si tratta anche in questo caso, nel versamento di una indennità per il sostegno del reddito dei lavoratori la cui attività sia stata ridotta o sospesa da parte del datore di lavoro.
Ciò in questo caso è differente rispetto alla CIG ordinaria, è in primo luogo il presupposto in base al quale questo beneficio può essere concesso.
Infatti, mentre la CIG ordinaria fa riferimento a situazioni di mercato temporanee, la CIG straordinaria può essere concessa in presenza di presupposti eccezionali quali: la ristrutturazione e la riconversione dell’attività dell’azienda; la crisi dell’azienda che rileva a livello di settore oppure di territorio; le procedure concorsuali come il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, ecc.
In ultimo abbiamo la CIGD
Ovvero cassa integrazione guadagni in deroga, introdotta con lo scopo di garantire un sostegno economico anche ai lavoratori che dipendano da imprese che non potrebbero beneficiare degli interventi tradizionali di integrazione salariale.
Il trattamento di CIG in deroga può essere concesso ai lavoratori subordinati, con qualifica di operai impiegati e quadri, compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati ,con un anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di intervento, che siano sospesi dal lavoro o effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per le causali di seguito riportate .
- Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori;
- Situazioni aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato;
- Crisi aziendali
- Ristrutturazione o riorganizzazione
Possono richiedere il trattamento solo le imprese di cui all’art. 2082 c.c.
La CIG in deroga consiste nel versamento di una indennità pari all’80% dello stipendio.
Avvocato Rosella Malune
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