L’Italia è in piena emergenza COVID-19: le autorità obbligano i cittadini a non uscire dalle proprie abitazioni con dei provvedimenti restrittivi e sono state previste una serie di sanzioni, anche di carattere penale, per chi non dovesse rispettare tali provvedimenti.
Come noto, tali disposizioni hanno imposto regole molto rigide volte ad evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, come pure all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da:
- comprovate esigenze lavorative,
- situazioni di necessità,
- motivi di salute, rimanendo sempre garantito il ritorno al domicilio.
Chi esce dal proprio domicilio ha l’onere di dimostrare di trovarsi in una delle condizioni di cui sopra attraverso l’autocertificazione, con cui appunto certifica agli operatori delle Forze di polizia e della Forza pubblica il motivo per cui è uscito di casa. Ma l’autocertificazione non basta, gli agenti possono verificarne l’autenticità .
L’articolo 4
del DPCM 8 marzo, al comma II testualmente recita: “Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al
presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto
dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6”.
E tale sanzione viene confermata anche dai successivi decreti, da ultimo quello
recentissimo del 11 marzo 2020.
Pertanto, tutti gli obblighi ivi contenuti sono sanzionati a mezzo del reato contravvenzionale trattandosi di misure varate per motivi di igiene e sicurezza pubblica.
Reato contravvenzionale in tempi di COVID-19
In altri termini, se un soggetto, fermato dalle forze di Polizia, viene ritenuto responsabile della violazione delle misure urgenti di contenimento del contagio del virus COVID – 19, verrà denunciato e indagato per il reato di cui all’art. 650 c.p.
Se un soggetto viola una norma prevista e punita dal codice penale, viene denunciato alla Procura della Repubblica ed iscritto nel registro degli indagati.
Il soggetto indagato
È la persona, il cui nominativo viene iscritto dal Pubblico Ministero nel registro delle notizie di reato, che è un registro custodito presso ogni Procura, in cui il Pubblico Ministero iscrive immediatamente ogni notizia di reato nonché il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
I reati contravvenzionali, non prevedono, a differenza dei delitti, come sanzione da irrogare la reclusione o la multa bensì l’arresto o l’ammenda. Nel caso specifico dell’art. 650 c.p comporta l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro.
Ebbene, qualora venisse provata la penale responsabilità dell’imputato le possibili conseguenze sul piano sanzionatorio sarebbero svariate.
Il peggiore degli scenari
nel quale potrebbe incorrere un soggetto che ha violato la fattispecie di reato di cui all’art. 650 c.p. è sicuramente la condanna a 3 mesi di arresto, ma ciò non comporterà la restrizione della libertà personale.
Nel caso fosse accertato, dalla polizia giudiziaria operante che non solo sia stata commessa una violazione ex art. 650 c.p., ma sia stato dichiarato anche il falso si incorrerà nella fattispecie di reato di cui all’art. 495 c.p. Dunque tale fattispecie di reato rientra a differenza del reato ex art. 650 c.p., nell’alveo dei delitti per cui, quindi, come già detto, è prevista la sanzione della reclusione o della multa.
Tale ultima figura di reato prevede quale pena, una sanzione che va da un minimo di 1 anno di reclusione ad un massimo di 6 anni di reclusione, ed è consentito l’arresto in flagranza e l’applicazione di misure cautelari restrittive della libertà personale.
E’ evidente come il reato di cui all’art. 495 c.p. comporti conseguenze nettamente più gravose rispetto a quelle previste in caso di violazione della fattispecie di reato ex art. 650 c.p.
Tale violazione potrà comportare, qualora accertata con sentenza dal Giudice, conseguenze serie per l’imputato poiché, non solo rischierà una condanna fino a 6 anni ma rischierà di vedersi applicato anche la misura cautelare più restrittiva, ovvero la custodia cautelare in carcere.
Emergenza COVID-19: ecco altre due fattispecie di reato
Invero di ancora maggiore allarme sociale, sono altre due fattispecie di reato nelle quali si può incorrere nel caso di violazioni del DPCM del 9-11 marzo 2020, approvate per l’emergenza dovuta dalla diffusione del COVID-19 e sono: il reato di cui all’art. 438 c.p. “Epidemia” ed il reato di cui all’art. 452 c.p.”Delitti colposi contro la salute pubblica” .
L’esecuzione delle misure di contenimento è affidata ai Prefetti, i quali, per lo svolgimento della predetta attività, possono avvalersi delle Forze di polizia, con il concorso del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché di personale delle Forze Armate, come già sta avvenendo sul territorio.
Le sanzioni e le pene sono importanti e gravi e se ne deve tenere conto; ancorché e a prescindere dalle stesse l’osservanza delle norme dovrebbe, come sempre, ma ancor di più in questo momento così delicato, derivare dal semplice assolvimento di un dovere sociale, etico e morale, oltre che giuridico.
Conclusione
Per non incorrere in alcun reato basterà mettere in pratica il concetto di buona fede e rispettare le disposizioni, insomma, nessuna astuzia è ammessa.
Avvocato Rosella Malune
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